Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI » Titolo I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI » Capo III Dei procedimenti cautelari » Sezione II Del sequestro » Art. 671
Sequestro conservativo
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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