Una società mandante, agendo tramite una fiduciaria in un mandato senza rappresentanza, finanzia un'impresa farmaceutica tramite un contratto di associazione in partecipazione. Al mancato pagamento, la mandante agisce direttamente contro l'impresa. La Cassazione conferma la sua legittimazione ad agire per la restituzione del capitale e degli utili, definendoli diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1705 c.c. Viene inoltre ribadito che l'eccezione di arbitrato irrituale deve essere sollevata tempestivamente, a pena di decadenza.
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