Un committente ha impugnato la risoluzione di un contratto d'appalto per la costruzione di un'imbarcazione, contestando la validità della procura alle liti usata dall'impresa costruttrice. L'avvocato dell'impresa aveva infatti avviato la causa di merito utilizzando lo stesso mandato ricevuto per la precedente fase cautelare di sequestro conservativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del committente, confermando la piena validità della procura alle liti. I giudici hanno stabilito che il mandato rilasciato per la fase cautelare prima della causa, se formulato con espressioni ampie e comprensive, abilita il difensore a introdurre anche il successivo giudizio di merito, senza necessità di una nuova firma. Il committente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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