Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE » Titolo V DELLE OPPOSIZIONI » Capo II Delle opposizioni di terzi » Art. 620
Opposizione tardiva
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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