Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE » Titolo V DELLE OPPOSIZIONI » Capo II Delle opposizioni di terzi » Art. 621
Limiti della prova testimoniale
Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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