La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una curatela fallimentare che si opponeva alla distribuzione del ricavato della vendita di un immobile pignorato. La curatela rivendicava una comproprietà sul bene, ma la sua precedente opposizione di terzo era già stata respinta. La Corte ha chiarito che non esiste un nesso di pregiudizialità tra la lite sulla titolarità del bene e la fase di distribuzione, rendendo l'opposizione alla distribuzione infondata e proceduralmente errata.
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