Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE » Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE » Capo VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo » Sezione I Della sospensione del processo » Art. 296
Sospensione su istanza delle parti
((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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