La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della ripartizione dei compensi arbitrali tra le parti di un procedimento. Una società aveva anticipato l'intero compenso richiesto dagli arbitri e aveva successivamente agito in regresso contro un ente pubblico per ottenere il rimborso della quota spettante a quest'ultimo. La Corte d'Appello aveva negato tale diritto, ritenendo il pagamento spontaneo poiché l'ente non aveva accettato l'autoliquidazione degli arbitri. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'obbligo di pagamento dei compensi arbitrali ha natura solidale ex art. 814 c.p.c. e che la mancata accettazione del quantum non preclude il diritto di regresso, ma sposta la questione sull'accertamento giudiziale della congruità delle somme.
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