Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUARTO DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO » Capo I Della imputabilita » Art. 85
Capacita' d'intendere e di volere
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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