Definizione
Reato commesso da chi usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 1.726 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 89% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 6%
- Rigettato 4%
- Inammissibile 89%
- Altro 0%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 781%
- Penale Sez. 617%
- Penale Sez. 22%
Precedenti più richiamati
- Cass. S.U. 40981/2018in 39 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
L'Imputato, condannato per minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa sosteneva che il reato di resistenza dovesse essere assorbito in quello di minaccia, trattandosi a suo dire di un unico episodio criminoso. La Suprema Corte ha giudicato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. L'atto difensivo non si è confrontato con le motivazioni dei giudici d'appello, i quali avevano già accertato l'esistenza di condotte autonome, distinte e susseguitesi nel tempo. I due reati rimangono pertanto separati ed entrambi punibili. Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un cittadino condannato alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ha presentato ricorso per contestare la severità della sanzione inflitta. Il ricorrente riteneva eccessiva la misura decisa dalla corte territoriale per le condotte tenute durante l'intervento delle forze dell'ordine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché i motivi proposti non contestavano in modo specifico la motivazione del provvedimento precedente. I giudici di merito avevano giustificato la pena valorizzando le reiterate violenze e la particolare pervicacia dell'imputato nell'opporsi all'atto d'ufficio. La Suprema Corte ha reso definitiva la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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Un cittadino ha aggredito alcuni pubblici ufficiali provocando loro danni fisici ed è stato condannato sia per lesioni personali sia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che le lesioni lievi dovessero considerarsi assorbite nella condotta di resistenza, chiedendo l'applicazione di una sola pena. La Suprema Corte ha respinto la tesi e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che soltanto le percosse restano assorbite nella resistenza, mentre le lesioni personali, anche se minime, configurano un reato autonomo che si aggiunge alla violenza contro il pubblico ufficiale.
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Gli agenti di polizia sono entrati in una stanza di hotel per eseguire un controllo, indossando la divisa di ordinanza e qualificandosi formalmente prima dell'accesso. L'ospite ha reagito con violenza contro i pubblici ufficiali, sostenendo in giudizio la presenza di una scriminante e chiedendo le attenuanti generiche oltre alla conversione della pena in lavori di pubblica utilità. I giudici di merito hanno respinto le difese, ravvisando il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna e ha giudicato il ricorso manifestamente infondato: la divisa e la tempestiva qualificazione degli operanti escludono qualunque profilo di illegittimità del controllo e impediscono di giustificare l'aggressione fisica. Il ricorrente deve pagare le spese legali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un individuo ha aggredito due carabinieri durante un controllo di servizio, sferrando un calcio al volto di un militare e un morso alla mano del collega. Il Tribunale lo aveva condannato per un solo episodio di resistenza a pubblico ufficiale e aveva dichiarato improcedibile il delitto di lesioni personali per mancata querela delle persone offese. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della pubblica accusa e ha annullato la decisione. I giudici hanno chiarito che l'opposizione violenta rivolta contemporaneamente a più militari configura una pluralità di reati uniti da concorso formale. Inoltre, le lesioni inferte per eseguire la violenza risultano aggravate dal nesso teleologico. Questa specifica circostanza rende il delitto procedibile d'ufficio, eliminando la necessità della querela di parte e imponendo un nuovo processo davanti alla Corte di Appello.
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Un automobilista è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale dopo essere fuggito a forte velocità dinanzi alle forze dell'ordine, percorrendo strade e incroci contromano e mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione chiedendo l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché basata su argomenti generici che riproducevano lamentele già ampiamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha rilevato che le manovre spericolate per ostacolare l'inseguimento creano un pericolo concreto e immediato, mentre i plurimi precedenti specifici escludono qualsiasi beneficio di tenuità. L'uomo perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo aveva proposto ricorso contro la pronuncia della Corte di Appello di Venezia, sostenendo genericamente la propria innocenza. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'inammissibilità totale dell'impugnazione. I motivi presentati contenevano mere affermazioni prive di sostanza critica e risultavano già formalmente rinunciati dal difensore durante l'udienza del grado precedente. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo chiedeva l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eliminazione dell'aggravante della recidiva. I giudici hanno chiarito che la particolare tenuità non era stata richiesta nei precedenti gradi di giudizio ed era priva di motivazioni concrete. Inoltre, hanno ribadito che le attenuanti non spettano di diritto in mancanza di elementi positivi e che i numerosi precedenti penali, commessi anche sotto false generalità, dimostrano una chiara progressione della pericolosità sociale. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti di un cittadino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso mediante lo spintonamento di un operante delle forze dell'ordine durante un controllo. L'interessato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il gesto integrasse una semplice resistenza passiva e proponendo una dinamica differente dell'accaduto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che spintonare un pubblico ufficiale costituisce a tutti gli effetti un'azione violenta incompatibile con la mera condotta passiva. La Suprema Corte ha ricordato inoltre che non è consentito richiedere una nuova ricostruzione dei fatti in sede di legittimità. Il ricorrente ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un cittadino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di indicare la propria identità. L'uomo, fermato per un controllo da una pattuglia di carabinieri, si era opposto alla richiesta di esibire i documenti d'identità pronunciando frasi gravemente intimidatorie, tra cui minacce di morte violenta. I giudici di merito hanno accertato la corrispondenza tra le parole pronunciate e il capo di imputazione contestato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del cittadino inammissibile a causa della genericità delle sue difese, che si limitavano a contestare presunte discrepanze senza indicare ragioni concrete. Oltre a confermare la responsabilità penale, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha esaminato l'impugnazione di un cittadino condannato per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, con l'aggravante della recidiva. L'imputato sosteneva di aver agito nella convinzione errata che le forze dell'ordine stessero compiendo un atto arbitrario o illegittimo, invocando una scusante putativa. I giudici di legittimità hanno respinto le difese perché i motivi presentati si limitavano a riprodurre genericamente le tesi già analizzate e disattese dalla Corte di Appello. La Suprema Corte ha inoltre valutato come del tutto infondata la contestazione sulla recidiva. La sentenza impugnata è diventata definitiva: il ricorrente perde il ricorso, subisce la conferma della condanna penale e deve pagare le spese del giudizio unitamente a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Due imputati hanno contestato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere e oltraggio. I ricorrenti chiedevano una rilettura dei fatti e sostenevano l'assenza del reato per non aver bloccato fisicamente l'azione dei pubblici ufficiali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando entrambi i soggetti al pagamento delle spese e di una sanzione di tremila euro. I giudici hanno chiarito che il delitto si consuma con la sola violenza o minaccia volta a ostacolare il servizio pubblico, anche se l'agente riesce comunque a portare a termine il proprio atto.
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Un cittadino condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per ribaltare la sentenza di appello. L'imputato lamentava una scorretta ricostruzione dei fatti contestati e richiedeva una nuova valutazione complessiva delle prove già acquisite durante il processo. I giudici supremi hanno respinto nettamente l'istanza, qualificandola come una non consentita richiesta di riesame delle prove. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al versamento delle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando che il giudizio di legittimità non costituisce un terzo grado in cui ridiscutere la dinamica materiale dell'accaduto.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, lamentava l'eccessività della sanzione e censurava la mancata concessione delle pene sostitutive. I giudici supremi hanno ribadito che la Cassazione non può riesaminare le prove né rivalutare i fatti. Inoltre, la critica sulla pena risultava priva di argomentazioni specifiche a fronte di una motivazione coerente della sentenza d'appello. Infine, la domanda relativa alle sanzioni alternative era del tutto generica e priva di elementi concreti per valutarne la fattibilità. L'imputato ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che nel terzo grado di giudizio non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o proporre letture alternative della vicenda. Inoltre, la doglianza relativa alla misura della pena è risultata generica e priva di reale confronto con la sentenza d'appello, che aveva ampiamente e logicamente motivato la scelta del bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza. Il ricorrente è stato quindi condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Una persona condannata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, chiedendo una nuova valutazione delle prove raccolte nei precedenti gradi di giudizio e una differente ricostruzione dei fatti. I giudici Supremi hanno respinto la richiesta dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non consente di ridiscutere gli elementi probatori già esaminati con motivazione logica e coerente dalla Corte di Appello. Di conseguenza, la condanna definitiva resta confermata e la parte ricorrente deve pagare le spese del procedimento insieme a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte d'Appello condannava un imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e altri reati. Il cittadino proponeva ricorso per cassazione chiedendo una rilettura degli elementi di prova, una ricostruzione alternativa dei fatti criminosi, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta. I giudici supremi hanno respinto la domanda. Il controllo di legittimità non consente di riesaminare il merito della vicenda quando i magistrati del grado precedente hanno fornito una spiegazione logica e coerente. Inoltre, la richiesta di sconti di pena era generica e priva di reale confronto con la sentenza impugnata. L'esito ha sancito la definitiva condanna dell'interessato, con l'obbligo di pagare le spese del giudizio e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte d'Appello ha condannato un imputato per il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la ricostruzione degli episodi e lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche con un trattamento punitivo ritenuto eccessivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso chiedeva una nuova valutazione delle prove, operazione vietata ai giudici di legittimità. Inoltre, la difesa ha sollevato censure generiche sul calcolo della pena senza confrontarsi con i motivi logici già espressi nella sentenza d'appello. Di conseguenza, la condanna è divenuta definitiva e l'uomo deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese del giudizio.
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Un uomo viaggiava come passeggero sull'auto guidata dal padre quando la vettura si è data alla fuga inseguita dai carabinieri. L'uomo sosteneva la propria totale estraneità all'inseguimento, attribuendo la responsabilità della fuga soltanto al genitore. I giudici hanno invece rilevato che il passeggero aveva insultato i militari prima della fuga e aveva tentato di colpirne uno con una testata dopo il blocco del veicolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, confermando la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e condannando il ricorrente a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo ha subito una condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e per le violenze connesse a tale condotta. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo di qualificare le lesioni provocate come stradali colpose, di escludere la volontarietà della resistenza e di concedere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto oltre alla non menzione della condanna. I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile: le contestazioni sollevate erano generiche, prive di fondamento giuridico e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, la Corte ha confermato definitivamente la condanna dell'imputato e lo ha condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese.
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