Home » Codici » Codice penale » Libro TERZO DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE » Titolo PRIMO DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA » Capo I Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza » Sezione II Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica » Paragrafo 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti » Art. 681
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorita' a tutela della incolumita' pubblica, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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