Il Gestore di un locale pubblico veniva condannato per disturbo della quiete e apertura abusiva di pubblico spettacolo. La difesa ha proposto ricorso lamentando la mancata partecipazione al processo d'appello per un difetto di notifica. L'imputato aveva infatti revocato l'elezione di domicilio, ma la Corte d'Appello ha celebrato il processo prima che la nuova notifica venisse perfezionata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'omessa o tardiva notifica del decreto di citazione lede il diritto di difesa. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, ordinando la trasmissione degli atti per un nuovo giudizio.
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