L'Organizzatrice di un evento musicale sulla spiaggia di un noto hotel è stata condannata per i reati di disturbo della quiete pubblica e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. La difesa sosteneva si trattasse di una festa privata e che la spiaggia non richiedesse licenze di pubblica sicurezza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la distribuzione di volantini pubblicitari e la presenza di oltre duecento persone qualificano l'evento come pubblico spettacolo. Inoltre, l'allestimento di impianti acustici, luci e somministrazione di cibo imponeva la preventiva verifica delle autorità per la tutela dell'incolumità pubblica. L'Organizzatrice perde la causa ed è condannata a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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