L'imputato viene condannato per il reato di usura aggravata ai danni di una vittima e di suo figlio. L'imputato propone ricorso sostenendo che la prescrizione del reato di usura sia già maturata. Secondo la difesa, il reato si sarebbe consumato con l'ultimo versamento in contanti avvenuto nel 2005. La Corte di Cassazione respinge la tesi difensiva. I giudici chiariscono che la consegna di nuove cambiali nel maggio 2006 per dilazionare il debito estende il momento consumativo del reato. La prescrizione del reato di usura decorre infatti dall'ultima riscossione o dalla consegna dei titoli di credito. Pertanto, il reato non è prescritto e la condanna diventa definitiva con l'obbligo di pagare le spese processuali.
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