Il caso riguarda un uomo condannato tramite patteggiamento per autoriciclaggio e truffa aggravata. Il condannato ha proposto ricorso lamentando l'errata qualificazione dei reati e l'applicazione automatica delle pene accessorie. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi sulla qualificazione dei fatti, ritenendoli non manifestamente errati. Ha invece accolto il ricorso in merito alla durata della sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il giudice di merito aveva applicato tale misura senza motivarne la durata. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la decisione sul punto, riducendo le pene accessorie nel patteggiamento al minimo edittale di un anno.
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