Home » Codici » Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza » Parte Prima CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA » Titolo V Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata » Capo I Imprenditori individuali e società » Sezione I Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti » Art. 121
Presupposti della liquidazione giudiziale
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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