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Codice Civile
Codice Penale

Titolo II – Delle persone giuridiche

Art. 11 c.c. - Persone giuridiche pubbliche

Art. 11 c.c. Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 12 c.c. - Persone giuridiche private

Art. 12 c.c. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto. * […]

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Art. 13 c.c. - Società

Art. 13 c.c. Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. Capo I – Disposizioni generali – –

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Art. 14 c.c. - Atto costitutivo

Art. 14 c.c. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 15 c.c. - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

Art. 15 c.c. L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 16 c.c. - Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

Art. 16 c.c. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.Devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, di diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni dell loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i citeri e […]

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Art. 17 c.c. - Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

Art. 17 c.c. La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto. Abrogato Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 18 c.c. - Responsabilità degli amministratori

Art. 18 c.c. Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. E’ però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso. […]

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Art. 19 c.c. - Limitazioni del potere di rappresentanza

Art. 19 c.c. Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 20 c.c. - Convocazione dell'assemblea delle associazioni

Art. 20 c.c. L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere […]

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Art. 21 c.c. - Deliberazioni dell'assemblea

Art. 21 c.c. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per […]

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Art. 22 c.c. - Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Art. 22 c.c. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 23 c.c. - Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Art. 23 c.c. Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il Presidente del […]

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Art. 24 c.c. - Recesso ed esclusione degli associati

Art. 24 c.c. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere […]

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Art. 25 c.c. - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

Art. 25 c.c. L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al […]

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Art. 26 c.c. - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

Art. 26 c.c. L’autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 27 c.c. - Estinzione della persona giuridica

Art. 27 c.c. Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L’estinzione è dichiarata dall’autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio. […]

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Art. 28 c.c. - Trasformazione delle fondazioni

Art. 28 c.c. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati […]

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Art. 29 c.c. - Divieto di nuove operazioni

Art. 29 c.c. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, […]

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Art. 30 c.c. - Liquidazione

Art. 30 c.c. Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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