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Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.Devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, di diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni dell loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i citeri e le modalità di […]

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.Devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, di diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni dell loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i citeri e le modalità di erogazione delle rendite. L’atto costitutivo e lo stauto, possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni anche quelle relative alla loro trasformazione. Abrogato.

Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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