Home » Codici » Codice civile » Libro PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA » Titolo II DELLE PERSONE GIURIDICHE » Capo II Delle associazioni e delle fondazioni » Art. 22
Azioni di responsabilita' contro gli amministratori
Le azioni di responsabilita' contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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