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Codice Civile
Codice Penale

Titolo II – Delle persone giuridiche

Art. 31 Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento […]

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Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 33

abrogato Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 34

abrogato Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 35 Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice sono puniti con l’ammenda da euro 10 a euro 516. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

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Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 39 Comitati

I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 40 Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica , i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione. Capo III – Delle associazioni non riconosciute e dei comitati – –

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