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Codice Civile
Codice Penale

Art. 14 Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico La fondazione può essere disposta anche con testamento. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – –

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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