Art. 14 Atto costitutivo Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico La fondazione può essere disposta anche con testamento. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – – A cura di LexCED Facebook Twitter linkedin Linkedin WhatsApp Pubblicato il 12 February 2014 in Codice Civile, Libro primo - Delle persone e della famiglia, Titolo II - Delle persone giuridiche Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico La fondazione può essere disposta anche con testamento. Capo II – Delle associazioni e delle fondazioni – – La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.