Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo V DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE » Capo I Dell'usufrutto » Sezione II Dei diritti nascenti dall'usufrutto » Art. 981
Contenuto del diritto di usufrutto
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli puo' trarre dalla cosa ogni utilita' che questa puo' dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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