Una proprietaria immobiliare ha richiesto l'autorizzazione giudiziale per la costruzione del muro di cinta sul confine con il fondo dei vicini. A seguito del rigetto delle domande nei gradi precedenti, la titolare ha promosso ricorso per revocazione in Cassazione sostenendo che tutte le parti desideravano erigere la recinzione. I vicini sono rimasti contumaci senza depositare memorie. Prima della decisione collegiale, il nuovo difensore della ricorrente ha formalizzato l'atto di rinuncia agli atti del giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione della causa. L'abbandono volontario dell'azione ha evitato la condanna alle spese legali e il versamento del doppio contributo unificato.
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