Un privato cita l'Amministrazione statale per farsi riconoscere l'usucapione di un fabbricato abbandonato e ristrutturato nel corso dei decenni. Lo Stato rivendica la proprietà dell'immobile vacante, chiedendo il rilascio, la demolizione dei manufatti e il risarcimento per l'occupazione abusiva. Il tribunale assegna il bene allo Stato e ordina la rimozione delle opere, ma nega il risarcimento pubblico per mancata dimostrazione del danno effettivo. L'occupante pretende tuttavia di compensare il debito facendo valere l'indennità per miglioramenti apportati all'edificio. La Corte di Cassazione respinge definitivamente le istanze del privato: la richiesta economica per le opere eseguite andava proposta tempestivamente all'avvio della lite e non può contrastare con l'ordine irrevocabile di demolizione. Inoltre, la divisione parziale delle spese legali per reciproca soccombenza resta pienamente legittima, comportando per l'occupante la condanna per lite temeraria.
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