Un gruppo di risparmiatori ha citato in giudizio l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari per i danni subiti a causa del fallimento di una società di intermediazione. L'autorità sosteneva che il diritto al risarcimento fosse prescritto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21049/2024, ha stabilito che la costituzione di parte civile degli investitori in un precedente processo penale ha prodotto un'interruzione prescrizione con effetto permanente, valido per tutta la durata del procedimento penale. Tale effetto si estende anche all'autorità di vigilanza, in qualità di coobbligata solidale, annullando di fatto la prescrizione.
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