Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo IV DELLA DIVISIONE » Capo II Della collazione » Art. 745
Frutti e interessi
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e' aperta la successione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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