Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo IV DELLA DIVISIONE » Capo II Della collazione » Art. 744
Perimento della cosa donata
Non e' soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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