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Art. 2928 Codice Civile — Anno 2023

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Assegnazione del credito salvo esazione: la busta paga non basta
Un'azienda creditrice ha avviato un pignoramento dello stipendio nei confronti di una debitrice. Quest'ultima si è opposta, sostenendo che il debito fosse estinto a seguito di una precedente procedura esecutiva conclusasi con l'assegnazione del credito salvo esazione delle quote trattenute dal precedente datore di lavoro. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione, ritenendo che le trattenute in busta paga provassero il pagamento. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda: l'assegnazione del credito salvo esazione non estingue subito il debito, ma è subordinata all'effettivo pagamento da parte del terzo. L'onere di provare tale pagamento spetta interamente al debitore che invoca l'estinzione, non essendo sufficiente la semplice trattenuta in busta paga. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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