Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI » Capo I Disposizioni generali » Art. 2908
Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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