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Art. 2908 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2908 Codice Civile

Discriminazione indiretta di genere: assunta la capotreno
Una candidata è stata esclusa da una selezione per la qualifica di capotreno perché non raggiungeva l'altezza minima di 1,60 metri, limite stabilito dall'azienda in modo identico per uomini e donne. La Corte d'Appello ha accertato che tale requisito costituisce una discriminazione indiretta di genere, in quanto penalizza sproporzionatamente le donne senza essere strettamente funzionale alle mansioni. I giudici hanno quindi ordinato l'assunzione della lavoratrice e il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte ha ribadito che imporre lo stesso limite di statura a entrambi i sessi viola il principio di uguaglianza, poiché non tiene conto delle differenze fisiche medie tra uomini e donne, e ha confermato l'ordine di assunzione come misura necessaria per eliminare gli effetti discriminatori.
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Stima beni divisione ereditaria: no a perizie vecchie, sì al valore attuale
In una causa tra fratelli per la divisione di un'eredità, la Corte di Cassazione affronta il tema cruciale della stima dei beni. Gli eredi di un fratello contestavano la decisione dei giudici di merito di utilizzare una perizia immobiliare vecchia di anni per calcolare le quote e i conguagli. La Suprema Corte ha dato loro ragione, stabilendo un principio fondamentale: la stima beni divisione ereditaria deve essere aggiornata e riflettere il valore di mercato al momento della decisione. Utilizzare una valutazione datata viola il diritto degli eredi a ricevere porzioni di valore effettivamente corrispondente alle loro quote. La sentenza precedente è stata quindi annullata su questo punto, con l'obbligo per la Corte d'Appello di procedere a una nuova valutazione.
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Rendita non pagata? La Cassazione blocca la richiesta per l’efficacia del giudicato
Una beneficiaria di una rendita vitalizia, calcolata come percentuale sull'utile di una farmacia, ha citato in giudizio l'attività per ottenere il pagamento di due annualità. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo che l'efficacia del giudicato derivante da precedenti sentenze tra le stesse parti aveva già fissato in modo definitivo il corretto metodo di calcolo. Poiché la farmacia aveva già versato le somme calcolate secondo quel criterio, nulla era più dovuto. La Corte ha chiarito che un principio di diritto stabilito in una sentenza definitiva si estende anche a cause future basate sullo stesso rapporto giuridico, precludendo un nuovo esame della questione.
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