Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo X DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI » Capo II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi » Sezione II Dei consorzi con attività esterna » Art. 2614
Fondo consortile
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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