Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo V DELLE SOCIETÀ » Capo III Della società in nome collettivo » Art. 2302
Scritture contabili
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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