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Art. 2302 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2302 Codice Civile

Requisiti di non fallibilità: contabilità fiscale e debiti
Alcune lavoratrici hanno richiesto il fallimento di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario per stipendi e trattamento di fine rapporto non pagati. Il Tribunale ha dichiarato il fallimento e la Corte d'Appello ha confermato la decisione, ritenendo superate le soglie di legge. La società ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di non dover depositare le scritture contabili ordinarie a causa del regime di contabilità semplificata e contestando l'acquisizione di atti fiscali. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. La Corte ha chiarito che il regime fiscale agevolato non esonera l'impresa dall'obbligo civilistico di tenere le scritture contabili. Spetta interamente al debitore fornire la prova rigorosa dei requisiti di non fallibilità.
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Soglie dimensionali fallimento: senza bilanci il ricorso fallisce
Una società di persone e i suoi soci hanno impugnato la dichiarazione di fallimento, sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'atto e di non superare le soglie dimensionali fallimento previste dalla legge. Per dimostrare la non fallibilità, hanno depositato solo dichiarazioni dei redditi e schede contabili informali, senza presentare i bilanci degli ultimi tre anni o le scritture contabili obbligatorie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la notifica era corretta e che i documenti presentati erano insufficienti e inattendibili. La Corte ha stabilito che, in mancanza di bilanci regolari, spetta al debitore fornire prove alternative solide, e il giudice non è tenuto a rimediare alle lacune della parte usando i propri poteri d'indagine.
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Dichiarazione di fallimento: la cancellazione formale vince
Il Socio Accomandatario di una società in accomandita semplice ha impugnato la dichiarazione di fallimento della società, sostenendo che l'attività fosse cessata prima della formale cancellazione dal registro delle imprese e che vi fosse un unico creditore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre esclusivamente dalla data di effettiva cancellazione formale dal registro delle imprese, non rilevando la precedente cessazione di fatto. Inoltre, l'esistenza di un solo creditore non esclude lo stato di insolvenza se il debito supera la soglia di legge e l'impresa non è in grado di pagare.
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