Una società di persone e i suoi soci hanno impugnato la dichiarazione di fallimento, sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'atto e di non superare le soglie dimensionali fallimento previste dalla legge. Per dimostrare la non fallibilità, hanno depositato solo dichiarazioni dei redditi e schede contabili informali, senza presentare i bilanci degli ultimi tre anni o le scritture contabili obbligatorie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la notifica era corretta e che i documenti presentati erano insufficienti e inattendibili. La Corte ha stabilito che, in mancanza di bilanci regolari, spetta al debitore fornire prove alternative solide, e il giudice non è tenuto a rimediare alle lacune della parte usando i propri poteri d'indagine.
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