L'Amministratore unico di una società di moda fallita ha depositato solo parzialmente le scritture contabili, omettendo di giustificare la svalutazione di crediti per oltre 1,5 milioni di euro e la rinuncia a un grosso credito verso una partecipata. La Corte d'Appello lo ha condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo la derubricazione in bancarotta semplice, sostenendo l'assenza di dolo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che l'intenzione di frodare (dolo generico) si ricava logicamente dalla condotta dell'imprenditore, il quale ha deliberatamente taciuto e nascosto i documenti relativi a enormi operazioni finanziarie, rendendo impossibile al curatore la ricostruzione del patrimonio aziendale.
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