Un assistente di volo è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano in realtà un unico centro di imputazione, data la totale integrazione delle loro attività e l'uso promiscuo del personale. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. Il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, poiché la scelta dei licenziandi non poteva limitarsi a una sola delle due società formalmente distinte ma sostanzialmente unite.
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