Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo V DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE » Capo I Dell'usufrutto » Sezione IV Estinzione e modificazioni dell'usufrutto » Art. 1014
Estinzione dell'usufrutto
Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;
3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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