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Art. 1014 Codice civile

Estinzione dell'usufrutto

Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;

2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona;

3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.