La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un terreno agricolo venduto a terzi, la cui vendita è stata contestata dal nudo proprietario del fondo confinante. Quest'ultimo, figlio dell'usufruttuaria, coltivava direttamente il terreno e ha esercitato il diritto di riscatto. Gli acquirenti sostenevano che non avesse titolo per farlo. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: la prelazione agraria del nudo proprietario è legittima. La condizione è che egli coltivi il fondo da almeno due anni in base a un titolo valido, come il consenso dell'usufruttuario. Di conseguenza, il diritto del nudo proprietario coltivatore prevale su quello del terzo acquirente, che perde la proprietà del fondo.
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