Home » Codici » Codice civile » Libro TERZO DELLA PROPRIETÀ » Titolo II DELLA PROPRIETÀ » Capo I Disposizioni generali » Art. 834
Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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