La Corte di Cassazione chiarisce gli effetti della domanda di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione su un immobile di edilizia convenzionata. La Corte stabilisce che, in pendenza di una causa per la restituzione della somma pagata in eccesso dall'acquirente, la richiesta di affrancazione da parte del venditore non rende il giudizio improcedibile, ma ne determina la sospensione. La sentenza annulla la decisione della Corte d'Appello, che aveva erroneamente dichiarato l'improseguibilità dell'azione, e rinvia la causa per una nuova valutazione alla luce di questo principio.
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