Un Comune ha approvato un piano di lottizzazione che ha ridotto i diritti edificatori di un proprietario per destinarli a edilizia pubblica. Tuttavia, ha pagato l'indennizzo solo ai proprietari dei terreni su cui sono state effettivamente costruite le case popolari. Il proprietario escluso ha fatto causa, lamentando una 'espropriazione sostanziale' del suo diritto. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: quando un cittadino non contesta la legittimità dell'azione del Comune ma chiede solo il pagamento dell'indennizzo dovuto, la competenza a decidere è del giudice ordinario e non di quello amministrativo. Il proprietario ha quindi vinto la battaglia sulla giurisdizione.
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