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Art. 2721 Codice civile

Ammissibilita': limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non e' ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita' delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.