Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo II DELLE PROVE » Capo III Della prova testimoniale » Art. 2721
Ammissibilita': limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non e' ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.
Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita' delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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