Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo I DELLA TRASCRIZIONE » Capo III Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili » Sezione I Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli » Art. 2694
Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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