Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo I DELLA TRASCRIZIONE » Capo III Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili » Sezione I Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli » Art. 2689
Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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