Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo I DELLA TRASCRIZIONE » Capo III Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili » Sezione I Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli » Art. 2693
Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli