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Art. 2287 Codice civile

Procedimento di esclusione

L'esclusione e' deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso puo' fare opposizione davanti al tribunale, il quale puo' sospendere l'esecuzione.

Se la societa' si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi e' pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.