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Art. 2287 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2287 Codice Civile

Lite tra soci in S.n.c.: no alla competenza del Tribunale Imprese
Una socia di una società in nome collettivo (S.n.c.) cita in giudizio il socio amministratore per cattiva gestione. Il tribunale inizialmente adito si dichiara incompetente a favore della sezione specializzata per le imprese. Quest'ultima, però, solleva un conflitto di giurisdizione. La Corte di Cassazione interviene per risolvere la questione sulla competenza del Tribunale delle Imprese. La Suprema Corte stabilisce un principio chiaro: la giurisdizione delle sezioni specializzate è limitata alle società di capitali (es. S.r.l., S.p.A.) e cooperative. Le società di persone, come le S.n.c., sono escluse. Di conseguenza, la causa viene rinviata al tribunale ordinario, che è il giudice corretto per questo tipo di controversie.
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