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Art. 22 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Responsabilità amministratori consorzio: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, affronta il tema della responsabilità degli amministratori di un consorzio. Il caso nasce dall'azione promossa da alcune società consorziate contro gli amministratori per mala gestio. La Corte d'Appello aveva dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo applicabile solo la norma sul mandato (art. 2608 c.c.), che prevede una responsabilità verso i singoli consorziati e non un'azione sociale per il danno all'ente. La Cassazione, riconoscendo la complessità e le implicazioni della questione, non decide nel merito ma solleva diversi dubbi interpretativi e procedurali, rinviando la causa a una pubblica udienza per un esame più approfondito. Il punto centrale è stabilire se la responsabilità amministratori consorzio possa essere equiparata a quella delle società di capitali.
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Responsabilità amministratori consorzio: no all’azione
La Cassazione ha stabilito che la responsabilità amministratori consorzio è regolata esclusivamente dall'art. 2608 c.c., che rinvia alle norme sul mandato. È inammissibile l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis c.c., tipica delle società di capitali, promossa dai consorziati. La Corte ha sottolineato la diversità strutturale tra consorzi e società e l'assenza di una lacuna normativa che giustifichi l'applicazione analogica.
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