Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo II DEL LAVORO NELL'IMPRESA » Capo I Dell'impresa in generale » Sezione III Del rapporto di lavoro » Paragrafo 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti » Art. 2105
Obbligo di fedelta'
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli