Un'azienda di servizi ambientali ha inflitto dieci giorni di sospensione a un dipendente per un presunto allontanamento dal posto di lavoro privo di permessi. Il lavoratore ha impugnato la sanzione dimostrando che l'assenza, durata circa trenta minuti, era stata autorizzata dal caposquadra e motivata da improrogabili esigenze fisiologiche. La Corte d'Appello ha annullato la punizione, confermando la piena legittimità della condotta del lavoratore. L'azienda ha promosso ricorso in Cassazione per contestare la ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che i giudici di legittimità non possono riesaminare le prove quando i primi due gradi di giudizio coincidono. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese legali e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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