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Art. 2105 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2105 Codice Civile

Allontanamento dal posto di lavoro autorizzato: niente sanzione
Un'azienda di servizi ambientali ha inflitto dieci giorni di sospensione a un dipendente per un presunto allontanamento dal posto di lavoro privo di permessi. Il lavoratore ha impugnato la sanzione dimostrando che l'assenza, durata circa trenta minuti, era stata autorizzata dal caposquadra e motivata da improrogabili esigenze fisiologiche. La Corte d'Appello ha annullato la punizione, confermando la piena legittimità della condotta del lavoratore. L'azienda ha promosso ricorso in Cassazione per contestare la ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che i giudici di legittimità non possono riesaminare le prove quando i primi due gradi di giudizio coincidono. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese legali e al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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Omessa pronuncia: sì al rimborso delle multe ma no al risarcimento
Un'azienda bancaria ha fatto causa a un proprio ex dirigente, accusandolo di aver violato i doveri di diligenza e fedeltà nella gestione di alcuni clienti e chiedendo il risarcimento dei danni, oltre al rimborso delle multe stradali prese con l'auto aziendale. La Corte d'Appello ha respinto tutte le domande dell'azienda per mancanza di prove sulle irregolarità del dipendente, ma ha dimenticato di decidere sulla richiesta di rimborso delle multe. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di risarcimento per i clienti, ma ha accolto il ricorso dell'azienda per il vizio di omessa pronuncia riguardo alle sanzioni stradali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello per decidere su questo specifico punto.
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Doppia conforme: stop al ricorso in Cassazione
Una datrice di lavoro ha impugnato un decreto ingiuntivo relativo al pagamento del TFR a un ex dipendente, sostenendo l'esistenza di un accordo amichevole di rinuncia alle spettanze. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato l'opposizione per carenza di prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile applicando il principio della doppia conforme, che preclude la rivalutazione dei fatti in sede di legittimità quando le decisioni di merito sono sovrapponibili.
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