Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo II DEL LAVORO NELL'IMPRESA » Capo I Dell'impresa in generale » Sezione III Del rapporto di lavoro » Paragrafo 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti » Art. 2104
Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli